Corte costituzionale

Sentenza n. 226/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1,

lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative

alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa il

10 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana

sul ricorso proposto da Stiaffini Luca contro il Preside della Scuola

Media Statale "Via dei Pensieri" di Livorno ed altri, iscritta al

n. 344 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Stiaffini Luca nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Fausto Buccellato per Stiaffini Luca e

l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 34 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge

5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e

dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado), nella parte in cui precludono la frequenza della scuola

dell'obbligo per otto anni ove l'alunno handicappato abbia raggiunto

il diciottesimo anno di età.

Il tribunale rimettente - dopo aver esposto in fatto che il

giudizio pendente innanzi a sé ha ad oggetto l'impugnazione del

provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale ha

respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda, per l'anno

scolastico 1998/1999, di un alunno portatore di handicap, in quanto

il medesimo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età -

afferma che le norme che stabiliscono limiti di età all'assolvimento

dell'obbligo scolastico presuppongono comunque che l'alunno abbia

frequentato per almeno otto anni. In particolare, la disposizione di

cui all'art. 14, lettera c), della legge n. 104 del 1992, riprodotta

nell'art. 112 rectius: art. 110, comma 2 del decreto legislativo

n. 297 del 1994, prevede la possibilità per la persona handicappata

di realizzare il completamento della scuola dell'obbligo anche sino

al compimento del diciottesimo anno di età; l'art. 110 del detto

decreto stabilisce al primo comma che sono soggetti all'obbligo

scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età,

mentre il successivo art. 112 dispone che è prosciolto da tale

obbligo chi non abbia conseguito il diploma di licenza della scuola

media se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di

aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

La disciplina relativa all'obbligo scolastico -prosegue il

rimettente - trova fondamento nel precetto dell'art. 34 della

Costituzione, che garantisce per almeno otto anni l'obbligatorietà

dell'istruzione inferiore, senza porre limiti temporali al suo

svolgimento; tale precetto si estende agli inabili e minorati, in

forza del disposto di cui all'art. 38 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che nella specie il ricorrente ha

frequentato la scuola dell'obbligo per complessivi sette anni e che

la frequenza per un ulteriore anno sarebbe al medesimo preclusa a

causa del raggiungimento del diciottesimo anno di età.

Ad avviso del tribunale rimettente, le norme che non consentono

all'alunno handicappato di assolvere l'obbligo scolastico oltre il

diciottesimo anno di età, si porrebbero in conflitto con gli

artt. 34 e 38 della Costituzione, i quali non indicano limiti

temporali all'assolvimento di tale obbligo e garantiscono comunque

che l'istruzione inferiore obbligatoria sia impartita per almeno otto

anni.

2. - Si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il

ricorrente del giudizio a quo concludendo per la declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme impugnate, con riserva di

ulteriori difese.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa

erariale afferma anzitutto che la questione, così come prospettata

dal giudice rimettente, non sarebbe rilevante, poiché, in base agli

elementi di fatto indicati nell'ordinanza, risulta che il ricorrente

avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, essendo stato

ammesso alla seconda elementare dopo un anno di apprendimento da

privatista.

L'Avvocatura sostiene poi che, a seguito della emanazione della

legge 20 gennaio 1999, n. 9, con la quale è stato elevato l'obbligo

di istruzione, dovrebbe disporsi la restituzione degli atti al

tribunale rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della

questione.

La difesa erariale sottolinea come il sistema dettato dalle norme

in questione sia coerente e rispettoso dei principî costituzionali.

In particolare, in base al dettato costituzionale, deve ritenersi

garantito un certo percorso di istruzione, individuato temporalmente

in almeno otto anni, ma non può invece considerarsi garantito il

risultato scolastico, sì che appaiono pienamente legittime le

disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico e al

proscioglimento da esso.

Osserva poi l'Avvocatura come i soggetti che abbiano superato

l'età dell'obbligo scolastico, senza aver conseguito il diploma,

siano titolari non già di un diritto-dovere alla frequenza, bensì

di un semplice interesse ad accedere alle strutture scolastiche, cui

corrisponde un potere discrezionale di ammissione.

Per gli alunni handicappati, il legislatore ha previsto un

sistema più articolato e complesso, nel quale il periodo minimo di

istruzione obbligatoria non assume di per sé rilievo ai fini del

proscioglimento dall'obbligo scolastico, risultando elevata l'età

entro la quale si deve ritenere concluso il periodo di istruzione.

In tal modo, per un verso appaiono soddisfatte le esigenze di

apprendimento e di socializzazione, che si realizzano con la

frequenza scolastica svincolata dall'obbligo; per altro verso

l'apprendimento e l'integrazione scolastica risulterebbero

finalizzate all'inserimento dell'handicappato nella società e nel

mondo del lavoro. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c),

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e

dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine

e grado), nella parte in cui precludono ai portatori di handicap

l'assolvimento dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di

età.

Ad avviso del tribunale rimettente, le indicate norme si

porrebbero in contrasto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, che

garantiscono l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno otto anni,

senza porre alcun limite temporale all'assolvimento dell'obbligo

scolastico.

2. - Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni svolte

dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ovvero

disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova

valutazione della rilevanza della questione.

L'Avvocatura sostiene anzitutto che la questione sarebbe priva di

rilevanza, in quanto il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di

istruzione di otto anni, nel quale deve computarsi anche l'anno di

apprendimento in ambito privato.

La tesi non può condividersi, poiché trascura di considerare

che le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104

consistono nel promuovere la piena integrazione della persona

handicappata in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità,

da quello familiare a quello scolastico, lavorativo e sociale,

attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono

lo sviluppo della persona umana e la partecipazione della persona

handicappata alla vita della collettività (art. 1, lettere a e b).

La concreta attuazione di tali finalità comporta la necessità che

l'istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la

frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni

ordine e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento

fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo consistente nello

sviluppo delle potenzialità della persona handicappata

all'apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla

socializzazione, come indicato dall'art. 12, comma 3, della legge in

esame.

È allora evidente che l'apprendimento in ambito privato o

familiare, pur consentendo in via generale l'ammissione ad esami di

idoneità per l'accesso alle classi successive, ex artt. 147 e 178

del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi

equivalente alla istruzione ricevuta con la frequenza delle classi

scolastiche, poiché il diritto all'istruzione delle persone

handicappate deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato

al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun ordine e grado di

scuola ma nell'ambito di quelli perseguiti attraverso la integrazione

scolastica.

Con la seconda eccezione, l'Avvocatura dello Stato ha sollecitato

un provvedimento di restituzione degli atti al giudice a quo perché

sia nuovamente valutata la rilevanza della questione a seguito della

emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti

per l'elevamento dell'obbligo di istruzione), che ha elevato da otto

a dieci anni l'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico

1999-2000.

Deve anzitutto rilevarsi che gli effetti della norma in questione

decorrono dall'anno scolastico successivo a quello per il quale

risulta proposta la domanda nel giudizio a quo con la conseguenza che

la nuova disposizione non può trovare applicazione in tale giudizio;

in ogni caso, l'elevamento dell'obbligo scolastico è inidoneo a

determinare effetti sulla rilevanza della questione, essendo rimasto

invariato il termine entro il quale è consentito il completamento

della scuola dell'obbligo agli alunni portatori di handicap.

3. - Nel merito, la questione è infondata.

3.1 - Le norme contenute negli articoli da 109 a 114 del d.lgs.

16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l'istruzione inferiore con

disposizioni comuni alla scuola elementare e media, stabiliscono in

otto anni la durata dell'istruzione impartita nella scuola elementare

e media, individuano nei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno

di età coloro che sono soggetti all'obbligo scolastico, indicano le

modalità di adempimento del detto obbligo e i soggetti responsabili

dell'adempimento, prescrivendo particolari controlli finalizzati alla

verifica dell'adempimento, cui si accompagna la previsione di

sanzioni in caso di inosservanza.

Il sistema delineato dalle anzidette norme configura l'istruzione

inferiore anche come un dovere, che deve essere assolto nel periodo

compreso tra i sei e i quattordici anni di età e dal quale si è

prosciolti se al compimento del quindicesimo anno di età non sia

stato conseguito il diploma di licenza media ma siano state osservate

per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Trascorso il

periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica,

l'istruzione inferiore perde l'originaria configurazione di dovere e

il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di

corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza

elementare e della licenza media, come previsto dagli artt. 137 e 169

del decreto legislativo n. 297 del 1994.

3.2 Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione

I, del Capo IV, del Titolo VII, della Parte II del decreto in esame,

che disciplinano in modo più complesso le modalità con le quali si

attua il percorso scolastico dei medesimi. L'aspetto peculiare della

disciplina è rappresentato dalla duplicità del profilo che connota

l'istruzione inferiore degli alunni handicappati, in quanto questa è

configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento

attraverso la previsione di specifici diritti che ne consentano

l'effettività (articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297

del 1994).

Tra le disposizioni volte ad agevolare l'accesso degli alunni

handicappati all'istruzione vi è quella che differisce il limite di

età entro il quale viene completata la scuola dell'obbligo,

consentendo tale completamento anche fino al compimento del

diciottesimo anno di età. La scuola dell'obbligo, che ordinariamente

deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici anni,

con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall'art. 112, può

essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche

sino al compimento del diciottesimo anno di età.

L'anzidetto prolungamento si pone in relazione alla disposizione

prevista negli artt. 182, comma 2, e 316, comma 1, lettera c), del

decreto in oggetto, la quale, in deroga al principîo generale secondo

cui una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni,

consente agli alunni handicappati una terza "ripetenza" in singole

classi.

Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza

scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nel quale comunque

è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino

ai diciotto anni - (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente

a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di eta),

per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un

diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di

fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al

conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto

postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno

dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche

perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata

che abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più

rilevante, in quanto consente, in modo certamente più incisivo

rispetto alla frequenza di classi solitamente composte da

trediciquattordicenni, il raggiungimento dell'obiettivo cardine della

legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei.

Infatti l'integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta

da handicap può dirsi realmente funzionale al successivo inserimento

nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in un contesto

ambientale che anche sotto il profilo dell'età sia il più vicino

possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che

certamente è il più idoneo a favorire il completamento del processo

di maturazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992,

n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata,

in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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