Art. 107 — Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia

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La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge 1960 n. 1014, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art107 · fonte del testo

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