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L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si da' luogo ad assegnazione di docenti aggiunti. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso e' assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica qanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.

Testo in vigore dal 19 maggio 1994 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art104 · fonte del testo

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