Art. 1 — Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale liberta' e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalita' degli alunni. Egarantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art1 · fonte del testo

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