Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]di coordinamento
[2]1. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i riferimenti contenuti nel presente testo unico al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati dalle predette disposizioni e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate all'agente della riscossione secondo le medesime disposizioni.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
