Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]di applicazione dell'articolo 108 (articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. Puessere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
