Art. 38 — Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

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Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Testo in vigore dal 26 aprile 2001 al 13 agosto 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151~art38 · fonte del testo

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