Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1961 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalita' di vidimazione, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovra' essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella allegato A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale. A tali effetti la frazione di mese e' computata per un mese intero. I dodicesimi di tassa, come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, per quelle voci per le quali la tabella allegato A stabilisce che il tributo deve essere pagato in modo ordinario; con marche per le voci per le quali la richiamata tabella allegato A stabilisce tale modo di pagamento. Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse e dovute, ai sensi dei precedenti commi si incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa, allegato al presente decreto, salvo che nella tabella, allegato A non sia stabilita una diversa sanzione.1a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 luglio 1961, n. 539, convertito senza modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 836

1a

Il D.L. 7 luglio 1961, n. 539, convertito senza modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 836, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine di pagamento dei dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' prorogato al 31 luglio 1961." Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dal 24 giugno 1961.

Testo in vigore dal 10 luglio 1961 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1961 al 10 luglio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 7 luglio 1961, n. 539, convertito senza modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 836

    Il D.L. 7 luglio 1961, n. 539, convertito senza modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 836, ha disposto (con l'art.1) che "Il termine di pagamento dei dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessione governativa stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' prorogato al 31 luglio 1961." Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che la modifica ha effetto dal 24 giugno 1961.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-01;121~art2 · fonte del testo

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