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[1]Esenzione semestrale per autovetture nuove di fabbrica
[2]Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 10.
[3]Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dal pagamento della tassa di circolazione per tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione, a decorrere dalla data della prima immatricolazione. Le autovetture ammesse al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 della annessa tariffa H.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1953 al 15 settembre 1961
