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[1](Art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).
[2]Le promozioni a sergente e sergente maggiore sono fatte dal comandante del corpo. Le promozioni ai vari gradi di maresciallo ed alle varie classi dei capi maniscalchi hanno luogo con decreto ministeriale.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010
