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[1](Art. 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).
[2]Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 14, sono i seguenti:
- a)nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio gruppo C),
- b)nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'Aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo C, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato. 2 Nei provvedimenti di nomina ad impiego di cui alla lettera b), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo. Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso. Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso b) una parte proporzionale sara' assegnata ai sottufficiali con 12 o piu' anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra. 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 giugno 1934, n. 1093
2La L. 21 giugno 1934, n. 1093 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabienieri possono aspirare anche a tutti i posti di applicato dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20".
L. 21 giugno 1934, n. 1093, come modificata dalla L. 18 aprile 1938, n. 623
8La L. 21 giugno 1934, n. 1093, come modificata dalla L. 18 aprile 1938, n. 623, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20". La L. 18 aprile 1938, n. 623, nel modificare l'art. 13 della L. 21 giugno 1934, n. 1093, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Rimangono in vigore le norme dell'art. 13 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nei riguardi dei sottufficiali cui sono state gia' attribuite le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra a termine dell'articolo medesimo".
Testo in vigore dal 2 giugno 1938 al 9 ottobre 2010
