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[1](Art. 18 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

[2]Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia. Perdono pure tale titolo i retrocessi, i rimossi ed i sottufficiali dispensati per motivi disciplinari.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art15 · fonte del testo

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