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[1](Art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale e' stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037).
[2]Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purche' abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso. Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'art. 3, il sergente acquista diritto ad un premio di L. 1000. ((Al compimento della rafferma di due anni, il sergente maggiore che per qualsiasi motivo, cessa dal servizio, acquista diritto ad un premio di L. 2000. Ai sergenti maggiori, che al termine della rafferma di due anni siano ammessi alla carriera continuativa, viene corrisposto invece un premio di L. 500. I premi di cui al precedente comma sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento stabilita dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, numero 561)). La successiva permanenza alle armi non da diritto ad alcun premio. Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 9 ottobre 2010
