[1]Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' cessato il servizio; il godimento della pensione di riversibilita' dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto.

[3]Il pagamento delle pensioni e' eseguito a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

[4]La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione effettivamente dovuta risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

[5]La riscossione della indennita' da parte degli interessati equivale ad accettazione di essa ed alla rinuncia a qualsiasi azione anche se iniziata.

[6]Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art53 · fonte del testo

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