[1](art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale. La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. La destituzione dall'impiego e' disposta con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale degli uffici locali.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art100 · fonte del testo

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