Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ministero pubblico puo' chiedere di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari civili che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

[2]Rimane inoltre salva la facolta' concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile.

[3]Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente o non si possa immediatamente avere un uffiziale del ministero pubblico, sara' disteso processo verbale del fatto e lo si trattera' all'ufficio del ministero pubblico, affinche' proceda nelle forme piu' spedite.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art85 · fonte del testo

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