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[1]Le funzioni di pubblico ministero presso la Corte di cassazione e presso le Corti di appello sono esercitate da procuratori generali, presso i Tribunali civili e penali da procuratori del Re.

[2]I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di avvocati generali, o di sostituti procuratori generali. I procuratori del Re le compiono personalmente e per mezzo del procuratore del Re aggiunto dove questo esista, o di sostituti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art78 · fonte del testo

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