Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 104 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

tolto: Il periodo e' fissato per la Corte di cassazione e poi singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, nonche' dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte e procuratori generali e del presidenti dei consigli degli ordini professionali.

tolto: I magistrati che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.aggiunto: Ordinamento-art. 72 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art72 · fonte del testo

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