Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle autorita' giudiziarie indicate nell'art. 1, salvo quanto e' stabilito per i conciliatori nell'art. 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, come pure il numero e i gradi del personale della magistratura e di quello delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati dalle tabelle annesse al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601 e al Regio decreto 3 maggio 1923, n 1165.

[2]Il termine per gli eventuali spostamenti delle dette tabelle autorizzati dall'art. 6 del R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, e' protratto a tutto il 31 dicembre 1924. Posteriormente a tale data le tabelle non potranno mutarsi che per legge.

[3]La ripartizione dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria tra i vari uffici giudiziari e' stabilita nello stesso decreto Reale 3 maggio 1923, n 1165, e puo' successivamente essere modificata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della magistratura per quanto riguarda la ripartizione dei magistrati.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art7 · fonte del testo

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