Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le Corti di appello conoscono:

[2]1° In materia civile;

  • a)delle cause giudicate in prima istanza dal Tribunali civili e penali, ovvero dagli arbitri nel limiti della competenza di essi Tribunali;.
  • b)degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle leggi;

[3]2° In materia penale:

  • a)degli appelli dalle sentenze proferite dal tribunali civili e penali;
  • b)del giudizio di accusa e della chiusura della istruzione;
  • c)degli altri casi deferiti al loro giudizio dalle leggi di procedura penale.

[4]Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla legge assegnate.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art42 · fonte del testo

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