Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Quando, per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del Tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente del Tribunale puo' intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice di altra sezione. Questa facolta' puo' essere esercitata dal presidente del Tribunale anche nei casi di speciali esigenze di servizio, la valutazione delle quali rientra nei poteri discrezionali del presidente medesimo. Qualora poi, tutti questi funzionari siano mancanti od impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiedera' per sedere nel Tribunale un pretore dello stesso Comune, secondo l'ordine delle Preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice pretore di alcuno dei mandamenti del Comune ed, in suo difetto, pretore piu' vicino non impedito.

[2]Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al Tribunale.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art37 · fonte del testo

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