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I magistrati che alla data della pubblicazione del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, erano investiti dei gradi di primo presidente o di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione conservano il titolo e le funzioni che esercitano e prendono posto nel ruolo, osservato tra essi l'ordine derivante dalla rispettiva anzianita', con precedenza su tutti gli altri magistrati che alla data medesima avevano grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art216 · fonte del testo

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