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[1]I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove di carico e a difesa del magistrato incolpato e la gravita' della colpa. Essi devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

[2]Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il Tribunale disciplinare propone al Ministro per la giustizia la sua dispensa dall'impiego.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art198 · fonte del testo

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