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[1]I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove di carico e a difesa del magistrato incolpato e la gravita' della colpa. Essi devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.
[2]Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il Tribunale disciplinare propone al Ministro per la giustizia la sua dispensa dall'impiego.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010
