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Le indennita' pei pretori e vice pretori viciniori chiamati a temporanee supplenze a norma degli articoli 27 e 37 e per gli altri funzionari destinati a missioni temporanee fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme speciali vigenti per gli impiegati dello Stato in missione in quanto non siano modificate da norme particolari circa le trasferte giudiziarie, e possono anche determinarsi nel decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze, in misura pero' non maggiore di quella stabilita per la missione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art169 · fonte del testo

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