Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il tempo passato dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute o di famiglia o in disponibilita' non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita', salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

[2]Il servizio militare non importa nemmeno interruzione del tirocinio necessario per l'ammissione all'esame per la nomina a giudice aggiunto.

[3]Nel caso di sospensione dall'ufficio si deduce dal servizio il tempo trascorso in tale stato.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art161 · fonte del testo

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