Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 127 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: Coloro che siano stati ammessi in magistratura col grado di consigliere di Corte d'appello o parificato, senza che sia stata ad essi attribuita qualsiasi classificazione, per prendere parte al concorso prima del compimento del settimo anno di grado, dovranno sottoporsi a speciale scrutinio nel quale il Consiglio superiore, in base ai precedenti di carriera e ai titoli di merito, determinera' presuntivamente quale classificazione ciascuno di essi avrebbe potuto conseguire se a suo tempo fosse stato sottoposto a normale scrutinio per la promozione al grado attuale. La classificazione cosi' attribuita dal Consiglio superiore vale esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso per la promozione al grado superiore a norma delle disposizioni del precedente articolo, salvo in ogni caso il minimo di quattro anni di anzianita' nel grado attuale.aggiunto: Ordinamento-art. 128 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art128 · fonte del testo
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