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[1]L'ordine stabilito nell'articolo precedente deve essere osservato distintamente per le promozioni disposte nella giudicante e per quello nella requirente, e ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con quelle funzioni per le quali fu designato espressamente come idoneo dal Consiglio superiore. Nondimeno per i magistrati classificati promovibili per merito distinto o scelta, e' in facolta' del Ministro, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di discostarsi dalle designazioni del Consiglio superiore, quando, a suo giudizio insindacabile, possano adempiere convenientemente le funzioni che loro vengono affidate, esclusi peraltro quelli dei quali la idoneita' alle dette funzioni sia stata espressamente negata dal Consiglio superiore.

[2]I magistrati dichiarati promovibili semplicemente non possono essere promossi che con le funzioni per le quali furono espressamente designati dal Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art123 · fonte del testo

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