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[1]I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili semplicemente, in promovibili a scelta e in promovibili per merito distinto.

[2]La classificazione di promovibile per merito distinto e' attribuita a quei magistrati dei quali il grado di merito sia ritenuto notevolmente superiore a quello medio dei colleghi classificati promovibili a scelta.

[3]La detta classificazione deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti.

[4]Il Consiglio superiore indichera', inoltre se il magistrato sia egualmente idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti ovvero alle une a preferenza delle altre. Qualora l'idoneita' del magistrato all'una o all'altra funzione sia da escludere in modo assoluto, il Consiglio ne fara' espressa menzione.

[5]La deliberazione relativa allo scrutinio sara' comunicata all'interessato. Di essa puo' essere richiesta la revisione allo stesso Consiglio superiore in assemblea plenaria, cosi' dall'interessato come dal Ministro.

[6]La revisione deve essere richiesta dall'interessato non oltre trenta giorni dalla comunicazione su indicata. Il Ministro puo' chiederla in ogni tempo. Da chiunque la revisione sia chiesta, il Consiglio superiore in adunanza plenaria rinnova lo scrutinio e non e' vincolato dalla precedente deliberazione a sezione semplice, che puo' essere modificata in qualsiasi senso.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art120 · fonte del testo

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