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[1]L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno, dinanzi una Commissione, nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di sette membri scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e delle Corti di appello. Si applica il terzo comma dell'art. 104.
[2]Le prove di esame sono scritte e orali.
[3]Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di quattro tesi rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale, di diritto commerciale e di diritto amministrativo.
[4]La prova orale e' specialmente diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010
