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[1](Art. 12, ultimo comma, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 1, Regio decreto-legge 26 ottobre 1921, n. 1558).

[2]In ogni Istituto superiore per ciascuna delle cattedre di materie fondamentali non si potra' nominare che un solo professore di ruolo.

[3]Le cattedre di materie fondamentali che, a norma dell'art. 14, siano state separate, non possono essere coperte contemporaneamente con professori di ruolo se non nei limiti dei posti che nell'organico dell'Istituto siano stati aggiunti a norma dell'art. 22.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art23 · fonte del testo

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