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[1](Art. 13, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 1. R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499).

[2]Gli insegnamenti complementari sono istituiti con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale, su conforme proposta, del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

[3]Gli insegnamenti complementari possono essere coordinati in uno o pia corsi di integrazione o di specializzazione aventi particolari finalita', scientifiche o pratiche.

[4]Il decreto Reale di istituzione stabilisce gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art13 · fonte del testo

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