Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprieta' ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non piu' di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/2017

    Questione infondata
    7 giugno 2017

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è ammissibile la costituzione della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), in quanto associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo. Il soggetto intervenuto ad adiuvandum nel giudizio a quo è legittimato a costituirsi nel relativo giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 97 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 241/2014

    Questione inammissibile
    24 ottobre 2014

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 Cost., «nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate». L'ordinanza di rimessione risulta carente di una adeguata motivazione, in ordine sia alle ragioni sottese alla formulazione della regola contenuta nella normativa oggetto di censura (di cui viene denunciato esclusivamente il carattere tassativo), sia ai motivi della ritenuta (ma, anch'essa, non altrimenti motivata) omogeneità (quanto a caratteri, struttura associativa, compiti e funzioni) delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle contemplate dalla norma, omogeneità che determinerebbe la necessità di estendere ad esse la disciplina in esame. Inoltre, il giudice a quo non argomenta in ordine alla configurabilità di quella eadem ratio della disciplina impugnata con quella degli evocati tertia comparationis che sola porterebbe a ritenere "irragionevole", e per ciò stesso arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento di situazioni di comprovata omogeneità. Né giustifica la auspicata estensione del criterio di "maggiore rappresentatività" (enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali) per individuare le associazioni di enti locali destinatarie del beneficio in esame. Altrettanto priva di sufficiente apporto argomentativo risulta la censura riferita alla violazione dell'art. 18 Cost. Del tutto immotivate perché genericamente riferite agli evocati parametri senz'altra argomentazione si configurano anche le denunciate ulteriori violazioni degli artt. 97, 114, 118 e 119 Cost. La questione è altresì inammissibile per l'ampiezza della portata additiva del petitum formulato dal rimettente che non configura un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto diretta a una generale ed indiscriminata estensione dell'àmbito di applicabilità del beneficio medesimo a tutte le altre associazioni di enti locali. - Sul principio di uguaglianza come giudizio di relazione (necessariamente dinamico), in cui la disamina di conformità a tale parametro deve incentrarsi sul perché una determinata disciplina operi quella specifica distinzione, v. la citata sentenza n. 89/1996. - Sulla necessità di configurare un' eadem ratio della disciplina impugnata con quella dei tertia comparationis per poter ritenere arbitraria la scelta del legislatore, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 142/2014 e ordinanze nn. 101/2014 e 16/2014. - Sul criterio di "maggiore rappresentatività" in riferimento alle organizzazioni sindacali, v. la citata sentenza n. 231/2013. - Sull'inammissibilità della questione che presenta un petitum inidoneo a configurare un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze nn. 81/2014 e 30/2014.

    Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 97 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art271 · fonte del testo

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