Art. 242 — Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

((1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.)) 58 ((2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.)) 58 Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita' montane.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

58

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011".

Testo vigente dal 8 dicembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 8 dicembre 2012. 51 parole tolte, 22 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da tolto: una aggiunto: un apposita tabella, da allegare al tolto: certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il tolto: certificato aggiunto: rendiconto della gestione e' quello relativo al tolto: rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento. aggiunto: 2. Con decreto del Ministro dell'internotolto: , sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo aggiunto: di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, tolto: determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri tolto: triennali si applicano quelli vigenti tolto: per il triennio aggiunto: nell'anno precedente. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunita' montane.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art242 · fonte del testo

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