Art. 230 — Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali

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[1]((Lo stato patrimoniale)) e conti patrimoniali speciali 83

[2](( Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,)) 83 Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente ((...)). ((Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.)) 83 Gli enti locali includono ((nello stato patrimoniale)) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. 83 Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie ((, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.)) 83

  • a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • e)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • f)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • g)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83
  • h)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 83 ((5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.)) 83 ((6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.)) 83 Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore. ((9. Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.)) 83 ((9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali e' pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.)) 83
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

83

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Testo in vigore dal 12 settembre 2014 al 10 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 settembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 12 settembre 2014. 295 parole tolte, 347 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il conto del patrimonio rilevaaggiunto: Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali

aggiunto: Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e tolto: riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'eserciziotolto: , evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. aggiunto: ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun entetolto: , suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenzialeaggiunto: .... Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Gli enti locali includono tolto: nel conto del patrimonio aggiunto: nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in … locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, tolto: come segue:

tolto: a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore aggiunto: secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo tolto: 25 febbraio 1995 aggiunto: 23 giugno 2011, n. tolto: 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo; aggiunto: 118, e successive modificazioni.

tolto: b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costoaggiunto: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

aggiunto: b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

c) tolto: i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo; aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

d) tolto: i mobili sono valutati al costo aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

e) tolto: i crediti sono valutati al valore nominale aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

f) tolto: i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

g) tolto: le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126;

h) tolto: i debiti sono valutati secondo il valore residuo. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126; 5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. aggiunto: Al rendiconto della gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. 6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di tolto: un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita' interne e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. Gli enti locali provvedono … inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore. tolto: I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160 aggiunto: 9. Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. 9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali e' pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126

    Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art230 · fonte del testo

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