Art. 204 — Regole particolari per l'assunzione di mutui

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Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, ((l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014)) delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

  • a)l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni;
  • b)la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno;
  • c)la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi;
  • d)unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
  • e)deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
  • f)deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2012 al 15 agosto 2012

Norme correlate

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 2000

2000oggi
  1. 17 dicembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 1 gennaio 2015 — 17 dicembre 2023per 9 anni
  3. 12 settembre 2014 — 1 gennaio 2015per 4 mesi
  4. 1 gennaio 2014 — 12 settembre 2014per 8 mesi
  5. 23 agosto 2013 — 1 gennaio 2014per 4 mesi
  6. 8 giugno 2013 — 23 agosto 2013per 3 mesi
  7. 15 agosto 2012 — 8 giugno 2013per 10 mesi
  8. 1 gennaio 2012 — 15 agosto 2012per 8 mesi
  9. 27 febbraio 2011 — 1 gennaio 2012per 10 mesi
  10. 1 gennaio 2007 — 27 febbraio 2011per 4 anni
  11. 1 giugno 2005 — 1 gennaio 2007per un anno
  12. 1 gennaio 2005 — 1 giugno 2005per 5 mesi
  13. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2005per 3 anni
  14. 28 settembre 2000 — 1 gennaio 2002testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2011 al 1 gennaio 2012. 6 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, tolto: il 10 aggiunto: l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno tolto: 2012 e l'8 aggiunto: 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno tolto: 2013 aggiunto: 2014 delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204 · fonte del testo

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