Art. 19 — Funzioni
Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
- a)difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
- b)tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c)valorizzazione dei beni culturali;
- d)viabilita' e trasporti;
- e)protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f)caccia e pesca nelle acque interne;
- g)organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h)servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i)compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l)raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Testo vigente dal 28 settembre 2000
