Art. 17 — Circoscrizioni di decentramento comunale

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I comuni con popolazione superiore a ((250.000 abitanti)) articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. ((3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti)) Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 1 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 1 gennaio 2008. 8 parole tolte, 23 parole aggiunte.

I comuni con popolazione superiore a tolto: 100 aggiunto: 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi … e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. aggiunto: 3. I comuni con popolazione tra i tolto: 30.000 ed i 100 aggiunto: 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio tolto: comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento tolto: secondo aggiunto: ai sensi di quanto previsto dal comma 2. aggiunto: La popolazione media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art17 · fonte del testo

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