[1](Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale puo' chiedere alle Universita' e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 96, professori delle Universita' e degli istituti stessi. Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art209 · fonte del testo

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