[1](Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Il Governo del Re ha la facolta' di disporre l'aggruppamento di due o piu' fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'Opera dell'Universita' o Istituto: a) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; b) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; c) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere piu' semplice ed economica l'amministrazione e piu' proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone. Il Governo del Re puo' inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non corrispondano alla pubblica utilita' o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovra' allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore. Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovra', in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e le Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Universita' o Istituto direttamente o indirettamente interessati. Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art192 · fonte del testo

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