[1](Art. 4. R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

[2]La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale puo' essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Universita' e degli Istituti superiori. Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale e' iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialita'.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art178 · fonte del testo

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