[1](Art. 6, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - Art 31, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, comma ultimo, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale. Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924. Le lauree in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31 abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui all'art. 5 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art326 · fonte del testo

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