[1](Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]1. ((Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.)) 2. ((Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.)) 3. ((Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.)) 4. ((Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 18 dicembre 2025. 58 parole tolte, 162 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Ai professori ordinari, tolto: che siano stati collocati aggiunto: entro due anni dalla data di collocamento a riposo o tolto: dei quali siano state accettate le dimissioni, potra' aggiunto: di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di tolto: « professore emerito », aggiunto: professore emerito qualora abbiano prestato aggiunto: servizio per almeno venti anni tolto: di servizio in qualita' di professori ordinari; aggiunto: accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di tolto: « professore onorario » qualora tale servizio abbia avuto la durata di aggiunto: professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici annitolto: . Detti titoli sono concessi con decreto Reale, aggiunto: accademici presso una o piu' universita'. 3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del tolto: Ministro aggiunto: rettore, previa deliberazione tolto: della Facolta' o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. aggiunto: favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio. 4. Ai professori emeriti tolto: ed onorari non competono particolari prerogative accademiche aggiunto: e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art111 · fonte del testo

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