[1](Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le, materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

[3]Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi.

[4]Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potra' collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore.

[5]Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.

[6]((Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualita' di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle universita' e degli istituti superiori)) 95.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491

95

Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Testo vigente dal 5 giugno 1948

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 5 giugno 1948. 24 parole tolte, 28 parole aggiunte.

Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce tolto: lo stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000, da diminuirsi del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491aggiunto: , nella sua qualita' di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle universita' e degli istituti superiori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491

    Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art105 · fonte del testo

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