Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 17 marzo 1995, n.174.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 17 marzo 1995, n.174.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Distrazioni di assicurazioni sulla vita
tolto: Legge 31 giugno 1940, n. 761, art. 8
tolto: E' fatto divieto alle imprese ed agli enti di assicurazione di ammettere o di effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita. Sussiste atto di distrazione:
tolto: a) quando, essendo state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diverse imprese o enti di assicurazione, venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'assicuratore che, in ordine di tempo, e' stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando o, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'assicuratore che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa o ente;
tolto: b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza, del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un altro assicuratore una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona. In ogni caso se la seconda assicurazione e' fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore. La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altra impresa o ente di assicurazione al quale l'assicurato abbia, nel frattempo, presentato altra proposta e con il quale abbia stipulato altro contratto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 17 MARZO 1995, N.174
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art98 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.