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[1]Esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto
[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 4
[3]Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per lo stesso affare il quaranta per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importo non superiore alle lire diecimila nonche' quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995
