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[1]Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto
[2]Legge 3 giugno 1950, n. 761, art. 3.
[3]Nel primo anno di assicurazione e' fatto divieto agli enti e imprese di assicurazione di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995
