Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

[1]Frazionamento della provvigione relativa all'acquisizione del contratto

[2]Legge 3 giugno 1950, n. 761, art. 3.

[3]Nel primo anno di assicurazione e' fatto divieto agli enti e imprese di assicurazione di liquidare a favore degli organi produttori piu' dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art96 · fonte del testo

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