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[1]Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei

[2]Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 2

[3]Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 94, puo' autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista dall'art. 90, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacita' di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilita', o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art92 · fonte del testo

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