Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Autorizzazione alle imprese ad assumere in riassicurazione quote di rischi dei trasporti marittimi ed aerei

[2]Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 1.

[3]Il rischio dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art91 · fonte del testo

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