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[1]Enti esclusi dalla applicazione delle disposizioni dei titoli III e V
[3]Le disposizioni dei titoli III e V non concernono le casse di risparmio, i monti di pieta', nonche' le societa' ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio. Le stesse disposizioni non concernono altresi' gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrino la loro attivita' assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilita' di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalita' di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 44.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006
