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[1](((Estensione di esercizio all'estero)

[2]1. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare. 2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attivita' recante l'indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonche' le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all'ammontare dei sinistri da pagare. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea)).

Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 18 febbraio 1992. 95 parole tolte, 131 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: (Estensione di esercizio all'esteroaggiunto: )

tolto: Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 8. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 10.

tolto: Le societa' nazionaliaggiunto: 1. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare. 2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attivita' recante l'indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonche' le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all'ammontare dei sinistri da pagare. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione tolto: che intendano estendere all'estero il loro esercizio debbono essere autorizzate dai Ministero dell'industria e del commercio, salvo che si tratti di societa' gia' in attivita' alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, e che a tale data possedevano un capitale di lire venti milioni, se esercenti il ramo vita, o di lire dieci milioni, se esercenti altri rami di assicurazione aggiunto: aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art51 · fonte del testo

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